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Che cosa fare se ci si fa male all’estero

Qual è la procedura da seguire se ci si fa male mentre ci si trova in un Paese straniero? Può capitare, in occasione di un viaggio all’estero, di dover fare i conti con un piccolo imprevisto, come per esempio un infortunio, la frattura di un braccio, la lussazione di una spalla, e così via.

Ebbene, se ci si trova in un Paese UE si ha diritto a usufruire delle cure mediche, in quanto si gode dei diritti dei soggetti assicurati nel Paese di riferimento. Il consiglio per chi viaggia all’estero in ogni caso è quello di avere sempre con sé la TEAM, cioè la tessera europea di assicurazione malattia, che rappresenta una prova tangibile e fisica del fatto che si è assicurati in un Paese UE.

 Nel caso in cui non si possieda la tessera o non si abbia la possibilità di utilizzarla, magari per l’assistenza privata, le cure vengono comunque garantite, ma si è costretti a pagare, per poi chiedere al rientro il rimborso delle spese effettuate.

Come ottenere la tessera europea di assicurazione malattia

Ma come si fa ad avere la tessera europea di assicurazione malattia? In alcuni Paesi essi viene rilasciata insieme con la tessera sanitaria nazionale; altrove, invece, c’è bisogno di richiederla a parla. Ad ogni modo, essa viene messa a disposizione sempre in maniera gratuita: prima di partire per un viaggio all’estero conviene richiederla presso la compagnia assicurativa di competenza.

 È una buona idea anche quella di controllare, insieme con la propria compagnia assicurativa, se anche i familiari sono coperti dall’assicurazione sanitaria.

Un esempio concreto

Cerchiamo di capirne di più attraverso un esempio concreto e tangibile. Ipotizziamo che una persona vada in settimana bianca in Austria e che, durante una discesa sugli sci, casa e si rompa una gamba. Così, ha bisogno dei soccorsi offerti dai servizi di salvataggio locali.

Quando torna a casa, si ritrova con una fattura dalla cifra esagerata ed è costretto a pagare in quanto la tessera europea di assicurazione malattia non copre le operazioni di salvataggio, ma solo quelle di cura. Quindi se ci si fa male in un Paese straniero le cure sono gratuite, se si è assicurati, ma non le attività collaterali. Il consiglio, pertanto, è quello di stipulare una polizza assicurativa complementare per i rischi di viaggio e far tradurre tutti i documenti del caso con traduzione certificata.

 In caso di sinistro stradale?

Si applica la normativa unicamente nel caso in cui i veicoli coinvolti risultino immatricolati e assicurati in uno Stato che fa parte dello Spazio Economico Europeo. A seconda delle informazioni, il centro di informazione della Consap è in grado di risalire alla compagnia assicurativa dell’altro automobilista, individuando il relativo referente nel nostro Paese.

Il referente che riceve la richiesta di risarcimento avvia la procedura, che prevede la raccolta dei dati e le perizie del caso. Nei tre mesi successivi è necessario che venga comunicata l’offerta di risarcimento, o devono essere indicate le ragioni per cui si esclude la possibilità di un indennizzo.

Nel caso in cui dopo gli accertamenti effettuati non venga identificato il veicolo responsabile o si appuri che esso non è assicurato, il soggetto interessato ha la facoltà di inoltrare la propria domanda di risarcimento alla Consap, presso l’Organismo di Indennizzo Italiano; lo stesso dicasi nel caso in cui il mandatario non sia stato nominato dall’impresa o questa non abbia dato risposta motivata nei tre mesi successivi alla richiesta di risarcimento.

Gli imprevisti

Per fortuna la normativa indica diverse soluzioni a cui ricorrere in caso di imprevisti. Per esempio, è necessario fare riferimento al Servizio Organismo di Indennizzo e Sinistri Internazionali della Consap quando l’impresa assicuratrice del mezzo straniero è in liquidazione o quando l’incidente è stato causato da un mezzo che non è assicurato o non è stato identificato nei due mesi successivi all’incidente.

La stessa procedura deve essere seguita se l’impresa assicurativa del mezzo che ha causato l’incidente non ha indicato il mandatario per la liquidazione nel Paese in cui risiede il danneggiato. L’Ufficio Centrale Italiano viene chiamato in causa quando, invece, si verifica un incidente in Italia con il coinvolgimento di un mezzo che ha la targa straniera.

I paesi non SEE

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da un mezzo non immatricolato in un Paese dello Spazio Economico Europeo è necessario inoltrare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del mezzo estero responsabile.

Qualora il Paese del sinistro aderisca al sistema della Carta Verde, invece, ci si deve rivolgere al Bureau del Paese del sinistro quando il mezzo responsabile risulta immatricolato in un Paese differente da quello in cui è avvenuto l’incidente. La Carta Verde contiene, comunque, tutte le informazioni del caso. A partire dal 1° luglio del 2020, il modello della Carta Verde è cambiato; così l’elenco dei Bureau che in precedenza si trovata sulla parte posteriore del documento non viene fornito ai clienti ma può essere consultato sul sito web Cobx.org.

Per altro la Carta Verde è adesso in bianco e nero e non è più verde. La nuova Carta Verde dovrebbe essere stampata e conservata in macchina; è auspicabile che la stampa su carta bianca risulti ben leggibile e che sul retro non ci siano scritte.

La traduzione dei documenti

La traduzione asseverata dei documenti sono due aspetti di fondamentale importanza. In particolare, i documenti e gli atti che vengono rilasciati dalle autorità straniere, per poter risultare validi nel nostro Paese, devono essere legalizzati da una rappresentanza consolare o diplomatica italiana.

A parte i documenti e gli atti che vengono compilati su modelli plurilingue che sono indicati dalle Convenzioni internazionali, essi vanno tradotti in lingua italiana.

La traduzione e la conformità

Ogni traduzione deve presentare il timbro del tribuale per essere reputata traduzione giurata. La conformità, nei Paesi in cui è prevista la figura giuridica del traduttore ufficiale, può essere attestata dal traduttore, e la sua firma in seguito viene legalizzata dall’ufficio consolare.

Viceversa, per i Paesi il cui ordinamento non contempla l’esistenza di questa figura, non si può far altro che riferirsi alla certificazione di conformità che è prevista dall’ufficio consolare. Il richiedente che desidera provvedere alla legalizzazione deve prendere un appuntamento con l’ufficio consolare, dove poi si dovrà presentare con l’atto in originale che deve essere legalizzato.

Per avere il certificato di conformità della traduzione, invece, è necessario recarsi all’ufficio consolare, sempre previo appuntamento, con il documento originale e la sua traduzione. Per tutti gli atti in questione è indispensabile provvedere al pagamento dei diritti. In sintesi, in caso di incidente in un Paese straniero, l’aspetto più importante è rappresentato dalla sottoscrizione di una polizza con una compagnia assicurativa affidabile e professionale.